Dal 1° luglio 2019, lo scontrino elettronico è diventato obbligatorio. Vediamo di chiarire le novità e le procedure sulla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, con questo nuovo sistema.
Gli esercenti con volume d’affari superiore a 400mila euro che vendono beni o servizi dovranno rilasciare al cliente finale, al posto dello scontrino o della ricevuta fiscale, un documento solo “commerciale” mentre i relativi dati fiscali verranno trasmessi direttamente all’agenzia delle Entrate.
Il documento dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati :
- data e ora di emissione;
- numero progressivo;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente;
- numero di partita IVA dell’emittente;
- ubicazione dell’esercizio;
- descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; per i prodotti medicinali in luogo della descrizione può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (AIC);
- ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.
Per chi non potrà dotarsi di registratori di cassa telematici, sarà possibile memorizzare e trasmettere successivamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri tramite il nuovo servizio web dell’Agenzia, disponibile nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.
I dati possono essere inviati all’agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall’operazione, come stabilito dal “Decreto crescita” (Dl n. 34/2019).
Lo stesso decreto prevede che per i primi sei mesi dall’entrata in vigore della legge (1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400mila euro e 1° gennaio 2020 per tutti gli altri) non si applicano le sanzioni in caso di “ritardi” o disguidi tecnici.
C’è un mese di tempo per inviare i dati
Gli operatori che non hanno ancora un registratore telematico potranno assolvere all’obbligo di trasmissione dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello dell’operazione, senza incorrere in sanzioni, restano invariati i termini per i versamenti iva.
Questa tolleranza vale solo per i primi sei mesi dall’entrata in vigore della legge sullo “scontrino elettronico”, che decorre dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400mila euro e dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri.
Ci sarà un pò di tolleranza inizialmente ma sei mesi passano presto e bisogna adeguarsi rapidamente a queste novità tecnologiche.
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate provvederà in tempi brevi a delineare i metodi di trasmissione telematica all’Agenzia. Per ora si potrà usare il sistema all’interno del portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate
Nuovo servizio di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi
Nel portale Fatture e Corrispettivi è già attivo un nuovo servizio per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. Questo sistema potrà essere utilizzato, oltre che da pc, anche tramite tablet e smartphone.
Con questa procedura web, gli esercenti interessati potranno predisporre online un documento commerciale valido (una sorta di ricevuta standard) e allo stesso tempo memorizzare e inviare all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi di ogni singola operazione effettuata.
Si accede al sistema con le credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale), dei servizi telematici Entratel e Fisconline o la Carta Nazionale dei Servizi (Cns).
Lo scontrino non sparisce, viene consegnato al cliente in forma cartacea, oppure via email (o altro mezzo elettronico) se il cliente è d’accordo
L’esercente che effettua la vendita o prestazione dovrà inserire i dati relativi all’operazione effettuata (quantità, descrizione, prezzo unitario e aliquota Iva) e la modalità di pagamento utilizzate dal cliente (denaro contante o elettronico).
Il documento potrà, quindi, essere stampato e consegnato al cliente su carta (quindi cambia poco per il cliente finale) oppure, se quest’ultimo è d’accordo, inviato via email o con altra modalità elettronica.
Insomma un metodo un tantino laborioso che non snellisce affatto la procedura di emissione a dispetto della dicitura “elettronico”. Ovviamente chi emette scontrini con elevata frequenza dovrà munirsi di appositi registratori di cassa e, proprio per questa ragione, è stato introdotto un buono del 50% per l’acquisto di questi nuovi dispositivi.